Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Ingegneria navale

pubblicato il:

LEGGE 2 MARZO 1949, N. 143 – Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (1).
(Aggiornata in base al D.M. 11.6.87 e D.M. 3.9.97 n° 417)

(Pubblicata nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1949)

TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL’ARCHITETTO E DELL’INGEGNERE

CAPO VI – Ingegneria navale

52. – Ferma restando l’applicazione delle norme generali, in quanto non modificate dalle seguenti, per la determinazione degli onorari per prestazioni inerenti all’ingegneria navale si seguono le seguenti particolari modalità.

53. – Quando l’ingegnere navale debba permanere fuori residenza, all’estero o in navigazione, gli onorari a vacazione di cui all’art. 4 vengono aumentati del 50 per cento.

54. – Agli effetti della determinazione degli onorari, le prestazioni dell’ingegnere navale possono riguardare:

1° nuove costruzioni;

2° lavori di riparazione o trasformazione;

3° liquidazioni;

4° salvataggi e recuperi;

5° perizie per accertamento o valutazione di danni;

6° perizie per valutazioni di navi.

Nel caso di cumulo di alcuni fra gli incarichi qui specificati relativamente ad uno stesso lavoro, si applicano al 100 per cento la tariffa relativa all’incarico principale ed al 30 per cento quelle relative agli incarichi secondari.

55. – Tariffa 1 (vedi tabella che segue).

I-a).- Per progetti dettagliati si applica la tariffa I al 100 per cento sul costo dello scafo, dell’allestimento e dell’apparato motore.

Il progetto dettagliato comprende l’insieme dei piani dello scafo da presentare ai registri di classificazione (sezione maestra e piano dei ferri) per l’approvazione del progetto di una nave, il piano di costruzione, gli elementi della carena, lo studio della stabilità e dell’assetto, i piani dei ponti, il piano generale dell’apparato motore corredato dei dati principali e degli altri richiesti dai registi di classificazione e il preventivo di costo.

Nella tariffa I al 100 per cento é compreso il compenso per quelle variazioni che si debbono introdurre nei disegni su richiesta dei registri di classificazione .

E’ pure compreso il compenso per la formazione delle specifiche, l’assistenza al committente del contratto col costruttore fino all’inizio dell’opera.

Per i piani particolareggiati di parti d’apparato motore, di parti dello scafo e dell’arredamento del piroscafo il compenso deve convenirsi.

I-b).- Per progetti di massima di scafi, apparati motori ed allestimento si applica il 50 per cento della tariffa I.

I-c).- Per revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa I.

Per ogni progetto od offerta in più relativa allo stesso lavoro il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa I.

I-d).- Per assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa I, oltre le precedenti competenze.

NOTE.

A) Per alcune soltanto fra le diverse parti di uno stesso progetto, ossia scafo, apparato motore, sistemazioni interne, é da applicare la tariffa I a ciascuna delle parti a seconda del loro sviluppo relativamente al valore delle parti medesime.

55. – TARIFFA I – Nuove costruzioni

Importo dell’opera

Onorario per

ogni 100 lire

dell’imp.

Fino a L. 2.000.000

12,2643

Sul di più fino a L. 5.000.000

9,1983

” L. 20.000.000

4,5991

” L. 50.000.000

2,2996

” L. 100.000.000

0,9198

” L. 200.000.000

0,8278

” L. 300.000.000

0,7052

” L. 500.000.000

0,6132

” L. 1.000.000.000

0,4906

” L. 2.000.000.000

0,3679

Sul di più

0,3066

B) Gli onorari risultanti dalla precedente tariffa sono aumentati dal 15 al 20 per cento per i piroscafi cisterna o frigoriferi; del 30 per cento per i piroscafi passeggeri.

C) Qualora per un progetto già studiato si richiedano varianti da parte del committente, l’onorario risultante dalla tariffa sarà aumentato a discrezione secondo l’importanza del lavoro richiesto.

D) Oltre quanto é detto all’art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese del disegnatore.

56. – Tariffa II (vedi tabella).

II-a) .- Per un progetto dettagliato con specifiche assistenze ai lavori e relativi controlli, ecc., si applica la tariffa II al 100 per cento.

II-b).- Per progetti di massima si applica il 30 per cento della tariffa II

II-c).- Per revisione di progetti altrui e di offerte; per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa II

Per ogni progetto ed ogni offerta in più il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa II.

II-d).- Per l’assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa II.

NOTE.

A) Onorario complessivo minimo per la tariffa II lire 76.652.

B) Per le varianti di un progetto già studiato vedi nota C) della tariffa I.

C) Oltre quanto é detto all’art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese dei disegnatori.

57. – Tariffa III (vedi tabella).

III-a).- Per liquidazione delle fatture relative a lavori progettati e diretti da altri, compresi i relativi controlli ed i computi metrici, si applica la tariffa III al 100 per cento.

III-b).- Per liquidazione delle fatture relative a lavori diretti dal professionista si applica il 50 per cento della tariffa III.

III-c).- Per liquidazione delle fatture senza aver visto i lavori si applica il 30 per cento della tariffa III.

NOTE.

A) Oltre le precedenti competenze, sono da computarsi i diritti fissi per visita a bordo come segue:

1° diritto fisso per la prima visita a bordo, lire 15.330;

2° diritto fisso per ogni successiva visita, lire 7.665;

3° per sopralluoghi e visite in bacino, visite interne di caldaie, di doppio fondo, gavoni, cisterne, i precedenti diritto sono aumentati del 50 per cento.

B) Il compenso globale non deve mai essere inferiore al 5 per cento del ribasso ottenuto nella liquidazione, né, ad ogni modo, inferiore a lire 15.330.

56. – TARIFFA II – Lavori di riparazione o trasformazioni

Importo dell’opera

Onorario per

ogni 100 lire

dell’imp.

Fino a L. 500.000

12,2643

Sul di più fino a L. 1.000.000

11,6511

” L. 2.000.000

10,7313

” L. 3.000.000

9,1983

” L. 5.000.000

7,6652

” L. 10.000.000

6,1322

” L. 25.000.000

3,6793

” L. 50.000.000

1,8397

” L. 100.000.000

1,5330

” L. 200.000.000

1,2264

” L. 400.000.000

1,0731

” L. 650.000.000

0,9198

” L. 1.000.000.000

0,7665

Sul di più

0,6132

57. – TARIFFA III- Liquidazioni

Importo dell’opera

Onorario per

ogni 100 lire

dell’imp.

Fino a L. 500.000

3,0661

Sul di più fino a L. 1.000.000

2,9128

” L. 2.000.000

2,7595

” L. 3.000.000

2,4529

” L. 5.000.000

2,1463

” L. 10.000.000

1,5330

” L. 25.000.000

0,9198

” L. 50.000.000

0,6132

” L. 100.000.000

0,5519

” L. 200.000.000

0,4906

” L. 400.000.000

0,4293

” L. 650.000.000

0,3679

” L. 1.000.000.000

0,3066

Sul di più

0,2453

58. – Tariffa IV. (vedi tabella).

IV-a).- Per direzione di lavori di salvataggio e recupero senza la gestione amministrativa, si applica la tariffa IV al 100 per cento.

IV-b).- Per lo studio del recupero, senza direzione dei lavori e senza assistenza, si applica il 30 per cento della tariffa IV.

IV-c).- Per assistenza ai lavori senza averne la direzione si applica il 50 per cento della tariffa IV.

IV-d).- Per sopralluoghi isolati o pareri tecnici i compensi sono da stabilire caso per caso.

NOTE.

A) Sul valore delle merci da salvare la tariffa IV si applica con riduzione del 50 per cento.

B) Nel caso di non riuscito salvataggio si applica il 70 per cento della tariffa IV.

C) Nel caso di non tentato salvataggio il compenso é stabilito a discrezione secondo il tempo impiegato e l’importanza dell’opera prestata. Non deve essere però in nessun caso inferiore al 20 per cento della tariffa IV.

59. – Tariffa V. (vedi tabella).

V-a).- Per accertamento dei danni, computi metrici per la valutazione, trattative con l’assicuratore od armatore per l’accordo si applica la tariffa V al 100 per cento.

V-b).- Per l’accertamento dei danni e loro valutazione si applica il 50 per cento della tariffa V.

V-c).- Per perizie giudiziarie e stragiudiziali, per accertamento di danni e causali di essi si applica la tariffa V al 100 per cento.

V-d).- Per l’assistenza a perizie nell’interesse di una parte si applica l’80 per cento di quanto é stabilito nella tariffa V-a), V-b), V-c), ove non sia presentata relazione; il 100 per cento se é presentata relazione.

NOTE.

A) L’onorario minimo della tariffa V é di lire 31.938.

Nel caso in cui il professionista dovesse anche eseguire il progetto ed assistere ai lavori di riparazione si deve cumulare la tariffa V al 30 per cento con la tariffa II al 100 per cento.

60. – TARIFFA VI. Perizie per valutazioni di navi. (Tariffa base in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento).

VI-a) – Piroscafi e motonavi da carico:

fino a tonnellate di stazza lorda 300

L. 61,3217 x tonn.

sul di più fino a tonnellate 1000

L. 45,9913 x tonn.

sul di più fino a tonnellate 2000

L. 30,6608 x tonn.

sul di più fino a tonnellate 3000

L. 22,9956 xtonn.

sul di più fino a tonnellate 4000

L. 15,3304 x tonn.

sul di più fino a tonnellate 5000

L. 7,6652 x tonn.

sul di più fino a tonnellate 8000

L. 4,5991 x tonn.

oltre le tonnellate 8000

L. 3,0661 x tonn.

58. – TARIFFA IV- Salvataggi e recuperi (Tariffa a base percentuale dei lavori da salvare per corpo e merci)

Importo valori da salvare

Onorario per

ogni 100 lire

dell’imp.

Fino a L. 500.000

12,2643

Sul di più fino a L. 1.000.000

11,6511

” L. 2.000.000

10,7313

” L. 3.000.000

9,1983

” L. 5.000.000

7,6652

” L. 10.000.000

6,1322

” L. 25.000.000

3,6793

” L. 50.000.000

1,8397

” L. 100.000.000

1,5330

” L. 200.000.000

1,2264

” L. 400.000.000

1,0731

” L. 650.000.000

0,9198

” L. 1.000.000.000

0,7665

Sul di più

0,6132

59. – TARIFFA V- Perizie per accertamento e valutazione dei danni

Importo del danno

Onorario per

ogni 100 lire

dell’imp.

Fino a L. 500.000

6,1322

Sul di più fino a L. 1.000.000

5,8256

” L. 2.000.000

5,3656

” L. 3.000.000

4,5991

” L. 5.000.000

3,8326

” L. 10.000.000

3,0661

” L. 25.000.000

1,8397

” L. 50.000.000

0,9198

” L. 100.000.000

0,8278

” L. 200.000.000

0,7359

” L. 400.000.000

0,6132

” L. 650.000.000

0,5519

” L. 1.000.000.000

0,4599

Sul di più

0,3066

VI-b).- Piroscafi e motonavi cisterna, vale la tariffa VI-a) al 115 per cento.

VI-c).- Piroscafi e motonavi frigoriferi o miste, vale la tariffa VI-a) al 125 per cento.

VI-d).- Piroscafi e motonavi per passeggeri e navi di lusso; onorari da concordarsi in misura non minore di quelli derivati dalla tabella VI-a) al 125 per cento.

VI-e).- Velieri:

fino a tonnellate di stazza lorda 300

L. 45,9913 x tonn.

sul di più fino a tonnellate 600

L. 36,7930 x tonn.

sul di più fino a tonnellate 900

L. 30,6608 x tonn.

sul di più fino a tonnellate 1200

L. 24,5287 x tonn.

sul di più fino a tonnellate 1500

L. 18,3965 x tonn.

oltre le tonnellate 1500

L. 9,1983 x tonn.

VI-f).- Motovelieri, draghe e pontoni biga; vale la tariffa VI-e) al 125 per cento.

VI-g).- Velieri e motovelieri cisterna; valgono rispettivamente le tariffe VI-e) e VI-f) al 115 per cento.

VI-h).- Nelle stime di valori di demolizione si applica il 20 per cento della tariffa VI.

NOTE.

A) Per perizie di base ad elementi sommari anche senza visita della nave, allo scopo di stabilire l’ordine di grandezza del valore venale, da esprimersi in un “certificato di valutazione” a qualunque scopo inteso si applicano le tariffe base al 100 per cento col minimo di lire 15.330.

B) Per perizie particolareggiate basate su specifici criteri di valutazione e corredate di relazione motivata ed eventualmente di descrizioni, computi o tipi, si applica la tariffa base al 150 per cento, col minimo di lire 45.991.

C) Per perizie analitiche, ossia particolareggiate integrate da specifiche o distinte dello stato e del valore di singole strutture o parti dello scafo, attrezzature, macchinari o impianti appartenenti al complesso periziato, nonché in ogni altro caso di particolare complessità e difficoltà si applica la corrispondente tariffa base al 250 per cento col minimo di lire 76.652.

D) Per eventuali accessi a bordo, aiuti e spese, si procede alla integrazione del complesso secondo le norme generali.

E) Per piroscafi e motonavi di oltre 16 anni e velieri e motovelieri di oltre 20 anni di età come pure per bastimenti con certificato di classe di prossima scadenza, la relativa tariffa base va applicata al 110 per cento.


Vedi anche

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