Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Cave e miniere

pubblicato il:

LEGGE 2 MARZO 1949, N. 143 – Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (1).
(Aggiornata in base al D.M. 11.6.87 e D.M. 3.9.97 n° 417)

(Pubblicata nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1949)

TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL’ARCHITETTO E DELL’INGEGNERE

CAPO V – Cave e miniere

45. – Ferma restando l’applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave ed alle miniere sono di regola determinati a percentuale ovvero a quantità con le modalità indicate negli articoli seguenti; sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacazioni per le prestazioni di cui all’art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all’art. 6.

46. – Prospezione geologica mineraria di una regione, determinazione geognositca da tracciare su topografia al 50.000 e relativa relazione da lire

459,91 a lire 919,83 per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:

fino a 50 ettari

L. 45.991,26

per ogni ettaro in più oltre 50 fino a 100 ettari

L. 735,86

per ogni ettaro in più oltre i 100 ettari

L. 459,91

47. – Visita a permessi minerari di prima prospezione senza lavori, determinazione geognostica del suolo, del permesso e degli affioramenti di sostanze minerarie utili, e presunzione del loro valore industriale: la stessa tariffa come all’art. 46 più un compenso fisso di lire 36,793.

Per il caso in cui la prospezione abbia per scopo la domanda di ricerca in base alla nuova legge mineraria, con delimitazioni segnate su topografia al 25.000 e redazione di tre piani al 10.000, la tariffa indicata al primo capoverso del presente articolo viene aumentata del 25 per cento.

48. – Visita a permessi minerari in lavorazione ed a miniere tanto in esercizio che inattive, con relazione sulla geognostica del suolo del territorio sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili: il compenso é valutato per ogni metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti, in base alla seguente tabella:

fino a 1.000 metri cubi

L. 91.982,520

per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000

L. 36,793

per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000

L. 27,595

per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000

L. 18,397

per ogni metro cubo oltre i 50.000

L. 9,198

49. – Progetto ed esecuzione di costruzioni ed impianti industriali annessi alle cave od alle miniere: i relativi onorari vengono determinati applicando le norme di cui al Capo II della presente tariffa.

50. – Stime di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata della descrizione dei luoghi del bacino geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali annessi, l’onorario viene liquidato a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo di lire 15.330,42.

Valore fino a

L. 5.000.000

3,0661%

Sul più fino a

L. 10.000.000

2,4529%

Sul più fino a

L. 25.000.000

1,8397%

Sul più fino a

L. 50.000.000

1,2264%

Sul più fino a

L. 75.000.000

0,6132%

Sul più fino a

L. 100.000.000

0,3053%

Sul più fino a

L. 500.000.000

0,2453%

Sul più fino a

L.1.000.000.000

0,1839%

Sul più di

0,1226%

L’onorario viene determinato applicando le suesposte percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti é fatta in modo molto sommario.

Quando invece per questi enti si richiede una stima meno sommaria ovvero la stima particolareggiata od analitica, l’onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del solo giacimento e l’onorario dovuto per la stima delle costruzioni e dei cantieri e degli impianti viene liquidato a parte ed in aggiunta, con le norme di cui al Capo II.

51. – Divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere: per i progetti di divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere con assegnazione delle quote in base ai titoli di proprietà, l’onorario viene liquidato con le modalità di cui al precedente articolo con l’aumento del 10 per cento.

Vedi anche

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