Prestazioni occasionali, definizioni e riferimenti normativi

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La Legge Biagi (Dlgs 276 del 10 settembre 2003) costituisce il testo base per la definizione di alcuni rapporti di lavoro, in particolare stabilisce alcune distinzioni interessanti peri professionisti iscritti a un Albo in materia di contratti a progetto e prestazioni occasionali.

Professionisti e partita IVA

La regola per i professionisti iscritti a un Albo è quella della partita IVA. Lo dice il DPR 26 ottobre 1972, n. 633: I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia”.

Prestazione occasionale

Si intendono come prestazioni occasionali quei “rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare […], con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro. È scritto nell’articolo 61 comma 2. Quindi, nello stesso anno, con lo stesso cliente, non è possibile superare il limite di 5000 euro di imponibile. Vedremo in seguito che anche sotto il limite di 5000 euro un professionista può avere l’obbligo di aprire una partita IVA.

Professionisti e prestazioni occasionali

Il comma successivo (art. 61 comma 3), stabilisce che contratti a progetto e prestazioni occasionali  “sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Pertanto né architetti né ingegneri, non fa differenza che siano liberi professionisti o dipendenti, non possono ricorrere alla prestazione occasionale o ai contratti a progetto per farsi retribuire un lavoro. Ma che tipo di lavoro?

L’interpretazione corretta secondo la Legge

La definizione, piuttosto vaga, dei limiti di applicabilità, viene chiarita dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 all’articolo 1 comma 27: “La disposizione concernente le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l’esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII”. Tradotto, vuol dire che se quell’attività, svolta dall’architetto o dall’ingegnere non comporta l’iscrizione a un Albo professionale, è possibile ricorrere anche a contratti a progetto o prestazioni occasionali.

Una precisazione dal Ministero delle Finanze

Su sollecitazione di Inarcassa, il Ministero delle Finanze ha prodotto un documento che costituisce un ulteriore riferimento per chiarire la faccenda in modo definitivo. In questo documento si ribadisce che la condizione normale per un professionista è quella prevista dal DPR 663/72, che obbliga il professionista all’apertura di una partita IVA.

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