Normativa per le costruzioni in zona sismica

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Cosa prevede la normativa per le costruzioni in zona sismica

Le azioni sismiche imprimono alle strutture delle sollecitazioni orizzontali simili a quelle del vento.

I provvedimenti da prendere per garantire la stabilità degli edifici nei confronti di tali forze variano in base al grado di sismicità della zona stabilito dalla normativa per tutto il territorio nazionale.

Le Regioni tramite il D.M. 3 Marzo 1985 hanno stilato una carta Sismica Regionale con evidenziati i movimenti ed eventuali scosse delle zone del territorio.

Il citato D.M. affronta quattro argomenti:

  • Analisi del terreno di fondazione, presa visione del terreno si studia il grado di sismicità in base alle zone evidenziate dalla suddetta carta;
  • Tipi di costruzione, edifici in muratura portante, edifici a pannelli portanti, edifici con strutture intelaiate;
  • Azioni sismiche, si basano su indagini statiche dei movimenti sussultori o ondulatori di ciascuna zona;
  • Altezza dei nuovi edifici, vengono imposti dei vincoli sull’altezza dei nuovi edifici nelle zone più colpite per il rilascio del Nullaosta.

Per le strutture in c.a. la normativa prevede alcuni accorgimenti tecnici per garantire migliori condizioni di stabilità:

  • la maggiorazione delle sezioni del 25% rispetto alle dimensioni ricavate dai calcoli, sia per le strutture di elevazione che per le fondazioni;
  • interposizione dei giunti ogni 20 m di lunghezza del fabbricato;
  • cordoli in c.a. di collegamento dei plinti da realizzarsi nel punto di innesto pilastro-plinto;
  • cordoli in c.a. da realizzarsi a livello di ogni solaio in corrispondenza del nodo pilastro-trave-solaio, estesi a tutto il perimetro del fabbricato. Il cordolo deve essere anche a livello del solaio di gronda;
  • evitare la disposizione di strutture spingenti a livello della copertura, disponendo cioè i travetti dell’orditura primaria del tetto parallelamente alla pendenza della falda.

Per le strutture in muratura portante si devono osservare le seguenti disposizioni:

  • gli interassi massimi che si possono avere devono essere di 7 m;
  • la rastremazione del muro deve essere fatta in modo tale che negli ultimi due piani ci sia almeno un muro di 2 teste, naturalmente lo spessore del muro alla base deve essere rapportato all’altezza totale dell’edificio;
  • le finestre non devono stare ad una distanza inferiore a 1 m dagli angoli dell’edificio;
  • le aperture interne nei muri non devono avere una larghezza maggiore del 50% della larghezza del muro stesso, ai lati dell’apertura deve sempre rimanere una lesena maggiore o uguale allo spessore del muro;
  • a livello delle fondazioni e in corrispondenza di ogni solaio si deve realizzare un cordolo in c.a. di irrigidimento lungo tutto il perimetro del fabbricato e nelle murature interne, la cui h sia maggiore o uguale a 20 cm e la larghezza deve essere pari allo spessore del muro sottostante.

Vedi anche

le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 – Suppl. Ordinario n. 30

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